Skip to main content
Noi biologi nutrizionisti ci poniamo a livello del nostro interlocutore, meno in quel rapporto di sudditanza medico/paziente. La nostra forza sta nel cambiare questo paradigma ed instaurare un rapporto nutrizionista/paziente dove il nostro interlocutore non sia per forza portatore di un disagio/malattia ma una persona con cui instaurare un rapporto (dott. Francesco Bonucci, Biologo Nutrizionista)

Introduzione

Il biologo nutrizionista è un professionista preparato e attento, la cui preoccupazione è rivolta al mantenimento del benessere fisico delle persone e all’eventuale suo miglioramento. Non è un medico, pertanto non prescrive farmaci né esami, ma si può avvalere dell’aiuto dei medici nel caso lo ritenga necessario e ogni qual volta avesse bisogno di ulteriori informazioni riguardo lo stato di salute della persona che si rivolge a lui.
Non dimentichiamoci infatti che “stilare una dieta” è relativamente semplice, basta conoscere quattro o cinque abbinamenti di cibo e si mescolano tra loro, facendo un menù giornaliero. La parte difficile è fare in modo che questo menù sia appetibile (in modo che chi segue la dieta non abbia difficoltà a farlo), nutriente (per evitare carenze energetiche e biochimiche) e soprattutto bilanciato, riferendoci specificatamente alla persona che si ha davanti: una dieta per un diabetico sarà diversa da quella per un asmatico, una donna incinta ha necessità diverse da quelle di un adolescente, e così via.
E’ per questo che ogni dieta è unica, è per questo che nessuna persona dovrebbe mai chiedere ad un amico la dieta che ha seguito per seguirla a sua volta ed è per questo che il consiglio di un professionista, soprattutto in condizioni di patologie, è necessario.

Le leggi e i decreti

Legalmente, la professione di biologo nutrizionista è prevista dalla legge istitutiva della professione di biologo, la legge del 24 maggio 1967 nr. 396, dove si specifica, nell’art. 3, che
formano oggetto della professione del biologo
a) classificazione e biologia degli animali e delle piante;
b) valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo, degli animali e delle piante;
c) problemi di genetica dell’uomo, degli animali e delle piante;
d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell’uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; mezzi di lotta;
e) controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi;
f) identificazioni e controlli di merci di origine biologica;
g) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue; sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche);
h) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali;
i) funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopramenzionate.
 Inoltre, anche il Decreto Ministeriale nr. 352 del 22 luglio 1993, che stabilisce il “Regolamento recante disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei biologi”, nell’allegato G, specifica quali sono i compensi per le valutazioni dei bisogni nutritivi ed energetici di uomini, animali e piante, specificando in dettaglio quali sono le attività che ricadono nella definizione della legge 396/67, ovvero:
– La determinazione della dieta ottimale umana individuale, in relazione ad accertate condizioni fisiopatologiche.
– La determinazione delle diete ottimali per mense aziendali,collettività, gruppi sportivi, etc., in relazione alla loro composizione ed alle caratteristiche dei soggetti
– La determinazione di diete speciali per particolari accertate condizioni patologiche in ospedali, nosocomi, etc.

I pareri ministeriali

Il Ministero della Salute si è espresso a favore del ruolo del biologo rispondendo alla richiesta di un farmacista riguardo alla prescrizione delle diete il 17 luglio 2003. Esistono poi dei pareri del Consiglio Superiore di Sanità, uno datato 15 dicembre 2009 e uno datato 12 aprile 2011, che specificano il ruolo del biologo nutrizionista. Successivamente a quest’ultimo parere, il 20 aprile 2011 l’onorevole D’Anna fece un’interrogazione parlamentare (interrogazione n. 3-01605 del 20 aprile 2011, pagine 8-9) direttamente al ministro Fazio, del quale riporto le parole:
Signor Presidente, il Consiglio superiore di sanità ha esaminato gli aspetti inerenti le competenze del biologo in materia di nutrizione. Di fatto il nuovo parere adottato dal Consiglio non modifica l’orientamento già espresso in relazione al profilo del biologo nutrizionista.
In sintesi, alla luce della riflessione del Consiglio, si afferma che, mentre il medico chirurgo può prescrivere diete a soggetti sani e malati, il biologo può elaborare e determinare diete nei confronti sia dei soggetti sani, sia dei soggetti cui è stata diagnosticata una patologia, ma previo accertamento delle condizioni fisio-patologiche effettuate dal medico chirurgo.
Inoltre, può elaborare in autonomia profili nutrizionali al fine di proporre alla persona che ne faccia richiesta un miglioramento del proprio benessere. Quanto alle iniziative da avviare, preciso in maniera formale che i pareri del Consiglio superiore di sanità vanno considerati come attività interpretativa di valore tecnico-scientifico, quindi allo stato attuale non necessitano di linee guida, ma si ritiene quindi superato ogni problema di definizione degli ambiti di competenza del biologo nutrizionista.
In questa risposta del ministro e nei pareri del CSS si fa riferimento a “profili nutrizionali”. Qui è possibile trovare la spiegazione più corretta di questo termine sulla base delle definizioni dell’Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (qui per una copia di backup). La fonte originale è questo documento EFSA in cui si legge:
The term ‘nutrient profile’ refers to the nutrient composition of a food or diet.
ovvero il termine “profilo nutrizionale” si riferisce alla composizione in nutrienti di un alimento o una dieta. È ovvio che l’elaborazione di un profilo nutrizionale adatto a una persona, quindi, significa l’elaborazione di una dieta.

Chi può fare diete in Italia?

Infine, ricordo che esistono moltissime altre figure professionali che tipicamente si dedicano anche a dare diete alle persone (naturopati, personal trainer…) ma solo tre professionisti sono abilitati dalla legge ad elaborarne una: il medico, il biologo e il dietista, ma quest’ultima figura “elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l’accettabilità da parte del paziente” (fonte: DM 2/4/01 MIUR – Suppl. Ord. alla G.U. n.128 del 5/6/2001, all.3, classe 3). Ulteriore riprova di questo viene dalla sentenza di Cassazione numero 13378 del 16/04/2015, che vieta ai naturopati di prescrivere diete, e dalla sentenza di Cassazione numero 20281 del 28/04/2017, che sancisce che chiunque non sia medico, biologo o dietista ed elargisca diete sta commettendo abuso di professione.
Nella prima sentenza si legge:
Nella specie, la ordinanza impugnata ha confermato la sussistenza del fumus delicti sul fondamentale rilievo secondo il quale- difformemente rispetto alle dichiarazioni rese al difensore – le dichiaranti in sede di indagini di P.G. avevano riferito di aver ricevuto la prescrizione di vere e proprie diete, come confermato dal rinvenimento di numerose schede pazienti e di specifiche prescrizioni alimentari. Ebbene tale attività – con la connessa precedente anamnesi e successivo controllo e misurazione dei risultati -, alla stregua del parere del Consiglio Superiore della sanità, è attività riservata al medico chirurgo nutrizionista e al biologo.
Nella seconda invece, il dispositivo è il seguente:
È abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell’art. 348 c.p., chi – non abilitato all’esercizio della professione di dietista o di biologo – prescrive programmi alimentari, elargendo generici consigli alimentari, svolgendo attività di educazione alimentare